Il Superbonus 110% è stato un tema caldo dell’estate. E con l’arrivo dei primi freddi non accenna a raffreddarsi.
Probabilmente, se sei arrivato su questa pagina, avrai già avuto la possibilità di conoscere questo bonus che lo Stato Italiano ha messo a disposizione dei contribuenti per l’anno 2020 e 2021.
Cos’è il Superbonus 110%?
Il Superbonus 110% si divide in aree tematiche ben chiare e definite.
L’area tematica sicuramente più discussa è quella relativa all’Ecobonus 110%. Per poter accedere al Superbonus 110% è necessario, infatti, in primis migliorare l’efficienza energetica dell’immobile di due classi. Gli interventi che “attivano” il Superbonus 110% vengono definiti interventi trainanti. Esistono però anche interventi trainati, i quali concorrono al miglioramento della classe energetica dell’edificio. Gli interventi trainati rientrano nel Superbonus 110% solo se abbinati agli interventi trainanti.
Naturalmente questa è una semplificazione e schematizzazione dell’area dedicata all’aspetto energetico degli edifici, che andrà approfondita per ogni singolo caso.
Il Sismabonus 110%
Oltre al tema energetico, all’interno del Superbonus 110% viene trattato il tema strutturale: è identificato come Sismabonus 110%.
Viene, infatti, premiato il miglioramento strutturale degli edifici, quantificato nel miglioramento di almeno due classi di rischio delle strutture dello stesso. Gli interventi edilizi che potrebbero portare a tale risultato dal punto di vista sismico, potranno così essere legati ad opere di ristrutturazione edilizia e quindi rientrare nel Sismabonus 110%. Ma cosa s’intende per ristrutturazione edilizia?
L’articolo 3, comma d, del DPR 380/2001 definisce il termine ristrutturazione edilizia, come di seguito riportato:“interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria“…
Tale estratto della normativa sopra citata consente di accedere al Superbonus 110% anche agli interventi di demolizione e ricostruzione. Tali interventi sono ricondotti alla definizione di ristrutturazione edilizia, come definita dal DPR 380/2001 e successive modifiche, anche se l’iter procedurale architettonico/edilizio necessario per demolire e ricostruire un immobile si avvicina maggiormente ad un intervento di nuova costruzione.
Possiamo quindi affermare che interventi di ristrutturazione edilizia, oggi, rientrino all’interno del Superbonus 110% se abbinati al miglioramento sismico dell’edificio.
Vista la complessità delle casistiche possibili, èÈ sempre consigliato farsi seguire da un tecnico che possa verificare ogni singolo caso.
È importante soffermarsi ora sul termine di Ristrutturazione edilizia.
Cos’è una ristrutturazione edilizia?
Quante volte avete sentito i vostri amici dire: “sto ristrutturando casa”?
Quando parliamo di ristrutturazione, nel gergo comune, possiamo riferirci sia alla semplice sostituzione dei pavimenti e al rifacimento del bagno, sia a modifiche molto più consistenti, che tocchino anche parti strutturali dell’edificio. Quest’ultima situazione è, ad esempio, il caso della demolizione di alcuni tramezzi interni per migliorare la distribuzione degli spazi, o la demolizione di parte di elementi strutturali. Come abbiamo visto dalla normativa, all’interno del termine ristrutturazione edilizia, rientrano anche i casi di demolizione e ricostruzione.
Nel DPR 380/2001 e successive modifiche, poi, possiamo individuare anche le tipologie di intervento realizzabili su un immobile. Quelle che confondono maggiormente chi vorrebbe avvicinarsi alla ristrutturazione della propria casa sono tre: Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria e Ristrutturazione Edilizia.
Forse fino ad oggi non ne avete mai sentito parlare… Ma per accedere al Superbonus 110% e gli altri bonus oggi previsti dallo Stato Italiano in materia edilizia è importante conoscerli.
Da DPR 380/2001: “Manutenzione ordinaria: gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”
Se volessimo riprendere il concetto di interventi trainanti e trainati, utilizzato per il Superbonus, anche per il Bonus ristrutturazione, allora potremmo affermare che gli interventi che richiedono il deposito di una pratica edilizia, possono essere considerati interventi trainanti. Ne sono un esempio i lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia. Mentre gli interventi di manutenzione ordinaria possono essere definiti trainati.
Risulta quindi chiaro che la sostituzione dei pavimenti senza una pratica edilizia in essere non potrà essere oggetto di bonus ristrutturazione; nel caso invece in cui l’intervento di ristrutturazione preveda lavorazioni che rientrino almeno nella definizione della manutenzione straordinaria, allora anche la sostituzione dei pavimenti potrà rientrare nel bonus ristrutturazione.
Bonus 110 e bonus ristrutturazione: il mio consiglio
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